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Associazione Culturale "PUGLIESI A MACERATA"

C.F. : 93055700434

 

Info e contatti:

pugliesiamacerata@gmail.com

Tel : 328-3485578

 

Presidente:

Avv.  Piero Esposto

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STATUTO
Associazione Culturale
"Pugliesi a Macerata

 

TITOLO I : Disposizioni generali

 

Art . 1 - Denominazione e sede e soci fondatori

 

1.1. L'Associazione culturale è denominata "PUGLIESI A MACERATA".
1.2. La sede associativa viene stabilita in Macerata, Vicolo Angelucci n. 26. La sede associativa potrà essere spostata, pervia delibera del direttivo.
1.3 L'Associazione opera nel territorio provinciale e regionale di Macerata, con intenti di collaborazione con gli enti istituzionali regionali.

 

Art . 2 - Finalità

2.1. I fini associativi sono:
a) promuovere e sviluppare la cultura pugliese mediante la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che ne facilitino ed incentivino la diffusione;
b) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di attività culturali e sociali a largo raggio intorno a tematiche che riguardano la Puglia e il meridione;
c) promuovere la cultura gastronomica pugliese;
d) elaborare autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
e) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per favorire e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
f) attuare alcuni servizi o agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate;
g) favorire i propri soci e quelli di associazioni collegate nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
h) collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi;
i) promuovere: iniziative a Macerata e nel territorio regionale marchigiano, nonché in paesi ove trovasi comunità dei nostri corregionali, dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti e degli scambi sociali, economici, commerciali e culturali fra tutti i pugliesi presenti in ogni parte della regione e della terra d'origine.
j) Promuovere la diffusione e contribuire a valorizzare ogni prodotto made in Puglia, anche attraverso convegni, tavole rotonde, fiere, meeting ed altro.

 

Art . 3 - Carattere, scopo e tipologia dell' Associazione

3.1 L' Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro; è apartitica, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

3.2.1 L' Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta", e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, - disciplinata dagli articoli 36,37 e 38 del Codice Civile e dal presente statuto- anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività necessarie per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.
3.3 Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro
prestazioni in ambito Associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili.
3.4 Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.
3.5 La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.
3.6.1 Eventuali utili conseguiti dall' Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché comprovate e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.
3.7 L'Associazione si ispira a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

 

 

TITOLO II : I soci

 

Art . 4 - I soci

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o di interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa.

Art . 5 - Ammissione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo secondo i modelli predisposti dall'associazione stessa, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1. indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di un documento di identità o del codice fiscale;
2. dichiarare di attenersi al proprio statuto e alle liberazioni degli organi sociali;
3. pagare la quota sociale.
La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 15 giorni.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 15 giorni, al Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo può differenziare tra soci ordinari ed altre categorie di soci che può individuare per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Art . 6 - Espulsione o radiazione

I soci o i membri del direttivo sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dagli organi sociali;
b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale;
c) in ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio o a terzi;
d) le espulsioni e radiazioni saranno decise dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art . 7 - Il comportamento dei soci

7.1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
1 richiamo,
2 diffida,
3 espulsione dall' Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio direttivo allargato (al quale prendono parte 8 soci estratti a sorte che rappresentano il 50% più uno dell'organo decisionale) che dovrà adottare una decisione in merito entro i 30 giorni successivi.
Tale decisione è inappellabile.

7.2. I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'associazione. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal Consiglio, il socio decadrà automaticamente.
7.3. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

 

 

TITOLO III : GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art . 8 - Gli organi dell' Associazione

8.1. Gli organi dell' Associazione sono:
• L' Assemblea dei soci
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente
• Il Segretario

Art . 9 - Assemblea dei soci

9.1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti;
in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
- L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera col voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti e in seconda convocazione con la maggioranza assoluta.
- La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea o tramite posta elettronica e viene comunicata sul sito internet dell'Associazione.
- Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
Ciascun socio può presentare la propria candidatura a membro del direttivo entro il 30 novembre di ogni anno. Entro il 15 dicembre viene convocata l'Assemblea che nomina i membri del direttivo scegliendoli tra le candidature presentate.


Art . 10 - Gli associati

10.1 Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che anno sottoscritto il presente Atto costitutivo - Statuto nonché le persone fisiche ammesse a farne parte, a seguito di delibera insindacabile del Consiglio Direttivo, che abbiano accettato senza riserve il presente statuto.
Gli Associati possono dividersi in:
- soci fondatori, quelli presenti all'atto della costituzione dell'Associazione; essi vigilano sulla corretta conduzione democratica dell'Associazione e ne sono garanti.
- Soci onorari, quelli dichiarati tali dal Consiglio Direttivo perché segnalatisi per meriti sociali e culturali, sempre disponibili e vicini all'Associazione.
- soci sostenitori, quelli che con aiuti finanziari contribuiscono al sostentamento dell'Associazione;
- soci ordinari, quelli che entrano a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo a seguito di compilazione del modulo di adesione, che accettano integralmente lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione e si impegnano a versare le quote annuali di iscrizione nelle modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

10.2 Gli associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall' Assemblea e secondo le proprie possibilità.
10.3 La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione per morosità nel versamento della quota annuale (da versare entro i 2 mesi dall'inizio dell'anno) deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art . 11 - Responsabilità dei soci

11.1 La responsabilità dei soci è limitata esclusivamente alla quota sociale da loro versata. L' Associazione risponde pertanto nei confronti dei soci solo con il proprio patrimonio sociale.

Art. 12 - Il consiglio direttivo

12.1 E' composto da 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.
12.1.1 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 membri.
I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 1 anno e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 3/4 dei soci.
12.2 Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Culturale "Pugliesi a Macerata"
12.3 Si riunisce in media 1 volta a settimana ed è convocato da:
• il presidente;
• da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
• richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente può convocare un Consiglio Direttivo allargato, chiedendo la partecipazione di tutti gli associati attivi. In questa speciale riunione del Consiglio Direttivo gli associati attivi supportano il Consiglio direttivo, danno suggerimenti e consulti di cui i Consiglieri devono tenere conto.
Il Direttivo delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al Presidente la responsabilità per l'esecuzione materiale.
Il Direttivo delinea il Preventivo Economico e deve adeguare il budget anno per anno.
Il Direttivo provvede al rinnovo della carica del PRESIDENTE quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o esclusione, ed al rinnovo delle cariche di: SEGRETARIO, VICE-PRESIDENTE 1 volta all'anno. In caso di dimissioni, decesso o esclusione di un membro del Direttivo, ciascun membro del Consiglio può proporre candidati scegliendoli tra i soci (minimo 3). Viene eletto il socio che riceve il voto a maggioranza dei 2/3 dei presenti del Direttivo.
Il Direttivo deve fissare le quote sociali.
Il Direttivo deve rivedere gli statuti e i regolamenti.
Il Direttivo deve procedere alle elezioni e alle revoche.
Il Direttivo approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- approva il regolamento interno, se esistente.
Il Direttivo delibera all'unanimità lo scioglimento dell'associazione.

Nella gestione ordinaria i compiti del Direttivo sono:
• predisporre eventuali atti da sottoporre all'assemblea;
• formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
• elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
• elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
• stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
• di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all'albo dell'Associazione.

1.3 Del Direttivo fanno parte il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere e i 4 Consiglieri. In caso di assenza del Segretario, questi viene sostituito dal Consigliere più anziano.
1 Il Consiglio Direttivo è così composto:
a. Il Presidente ( Vedi Art . 13 )
b. Il Vice Presidente
1 è un normale membro di comitato che sostituisce il Presidente in caso di assenza, e può essere delegato - dal Presidente - per lo svolgimento di atti di ordinaria amministrazione. In tal caso ha potere di firma in merito agli atti summenzionati ed è responsabile personalmente degli atti compiuti a seguito della delega che eccedano il contenuto della stessa.
c. Il Segretario/Tesoriere
1 Il Segretario/Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica quanto il consiglio medesimo: ha il compito di assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'associazione in ottemperanza alle decisioni del Consiglio Direttivo, provvede ai compiti di segreteria, alle comunicazioni, alla verbalizzazione delle sedute, cura e aggiorna il registro dei verbali e quello dei soci.
 Cura e raccoglie la documentazione necessaria alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.
 Svolge un compito di rappresentanza, insieme al Presidente, in tutte le manifestazioni a cui l'associazione dovesse essere invitata.
d. I Consiglieri del Direttivo (4 elementi)
 In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni spettano ad uno di loro.
 Il loro compito è quello di fornire equilibrio al direttivo. Essi prendono parte a tutte le decisioni del direttivo.

e. Il Legale Rappresentante
1 è il Presidente dell'Associazione e si occupa della sottoscrizione di tutti gli atti dell'associazione, e può delegare, in forma scritta, il Segretario o il Vice-Presidente.
Il Direttivo è attualmente composto da:
a) Piero Esposto (Presidente) C.F. SPSPRI80E27D643Q;
b) Giuseppe Fabrizio Tribuzio (Vice Presidente) C.F. TRBGPP85M28C523M;
c) Tina Santangelo (Segretario e Tesoriere) C.F. SNTTNI83E67G942U;
d) Francesco Iualè (Consigliere) C.F.LUIFNC82A20G920G;
e) Ivan Bredice (Consigliere) C.F. BRDVNI83B18C632K;
f) Matteo Ognissanti (Consigliere) C.F.GNSMTT83S19H926E;
g) Pasquale Gatta (Consigliere) C.F. GTTPQL84SO7H926V.

Art . 13 - Il Presidente

13.1 La carica del Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. E' legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
12.1.1 Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
12.1.2 Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
13.2 Il Presidente dell' Associazione è anche un membro del Consiglio Direttivo e viene eletto dalla maggioranza dei presenti all'assemblea. Egli deve sottoporre quindi all'attenzione del comitato le sue proposte.
13.3 Egli è comunque il solo portavoce dell'associazione al cospetto di enti esterni.
13.4 Egli convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e, in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
13.6 Fra i poteri di straordinaria amministrazione del Presidente, che pertanto devono essere autorizzati dal Consiglio direttivo, rientrano inoltre:
13.7 sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell' Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Egli intrattiene ogni rapporto con Enti pubblici o privati, Banche o altre Associazioni.
13.7.1 rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
13.7.2 stare in giudizio per conto dell' Associazione.
13.7.3 Il Presidente è responsabile della gestione economica dell' Associazione, sulla base del Preventivo delineato dall' Assemblea degli Associati o dal Direttivo.
Le funzioni di straordinaria amministrazione possono essere delegate al Vice Presidente, previa approvazione unanime del Consiglio direttivo, solo in caso di assoluto impedimento effettivo del Presidente.
13.8 Il Presidente può essere sollevato dall'incarico, in caso di voto favorevole dei 4/5 dell'assemblea del soci presenti all'assemblea straordinaria appositamente convocata dal Direttivo.
13.9 I poteri di ordinaria amministrazione possono essere delegati dal Presidente al Vice Presidente previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art . 14 - Le risorse economiche dell' Associazione
14.1. Le risorse economiche dell'associazione, regolarmente certificate, sono costituite da:
• Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
• eredità donazioni e lasciti;
• rimborsi;
• Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
• Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,quali feste sottoscrizioni anche a premi;
• ogni altro tipo di entrate.


14.2 Dotazione patrimoniale:
a) L' Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi associati e da terzi.
b) Tutti gli associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell' Associazione.
c) Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli eventuali impianti ( videocamere, fotocamere, personal computer, notebook, amplificazione, registrazione e quant'altro ) eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e\o pubblici, le entrate che derivano da saltuarie prestazioni, i frutti derivanti dall'impiego della dotazione.
In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvivenze attive di esso non potranno essere devolute ad alcun degli associati.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.
L'Associazione reinveste l'eventuale avanzo di gestione in attività istituzionali statutariamente previste.
d) Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
L' anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art . 15 - Informazione

16.1 Tutti gli affiliati dell' Associazione ricevono tempestivamente tutte le informazioni
relative all'attività organizzate dall' Associazione anche a mezzo posta elettronica e tramite il sito internet della stessa.

Art . 16 - Spese

17.1.1 La cassa dell'associazione sovviene a tutte le spese dell'associazione. I soldi vengono utilizzati per l'acquisto del materiale necessario alle formazioni. Gli eccedenti delle spese d'esercizio passano agli avere che coprono i deficit.

Art . 17 - Regolamento e altre norme applicabili

18.1 L' Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.
18.2 L' Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri associati proficue opportunità e facilitazioni.
18.3 Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

Art . 18 - Durata

19.1 La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato nel corso di un'Assemblea straordinaria composta dai 2/3 dei soci, col voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.

19.2 Il presente Atto Costitutivo - Statuto viene sottoscritto da tutti gli Associati fondatori, in primis dal Presidente, in 3 originali e sostituisce interamente il precedente Atto Costitutivo - Statuto sottoscritto in data 2 dicembre 2007.
19.3 Il presente Statuto può essere modificato dal Direttivo con voto favorevole dei 4/5 nelle prime 2 sedute, e della maggioranza dei presenti dalla terza seduta.


MACERATA,
1 Febbraio 2009

- I COMPONENTI DEL DIRETTIVO - Il PRESIDENTE

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